COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. CEPHALEDIUM (PA) – (avverso squalifica calciatore Marco Rubino per 7 gare – GARA CEPHALEDIUM/MAZARA 2000 del 9.2.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 237 –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. CEPHALEDIUM (PA) – (avverso squalifica calciatore Marco Rubino per 7 gare – GARA CEPHALEDIUM/MAZARA 2000 del 9.2.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 237 – L’appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Rubino, ritenendola esagerata; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentito il rappresentante della Società appellante, osserva: 1) Quanto descritto in referto del direttore di gara costituisce la base del procedimento disciplinare. Neppure la Società fornisce alcun elemento oggettivo che possa plausibilmente far ritenere dubbi circa la ricostruzione dei fatti; 41.1285 2) Ciò posto va tuttavia considerata valida la conclusione offerta dalla Società appellante in ordine all’elemento psicologico individuabile nel fatto del Rubino che gesticolava “come se volesse colpire” pur non “tentando di colpire”; 3) Per le su esposte considerazioni, la sanzione va rivista come in dispositivo; P.Q.M DELIBERA: di determinare in 4 giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Marco Rubino (S.C. Cephaledium); senza addebito di tassa.
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