COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. SANTANGIOLESE di S.Angelo di Brolo (ME) – (avverso provvedimento del Giudice di primo grado che ha respinto il reclamo ove si chiedeva la punizione sportiva della squadra avversaria per violazione dell’art. 7, comma 5, del C.G.S. – GARA SANTANGIOLESE/FALCONE del 27.1.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 244/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. SANTANGIOLESE di S.Angelo di Brolo (ME) – (avverso provvedimento del Giudice di primo grado che ha respinto il reclamo ove si chiedeva la punizione sportiva della squadra avversaria per violazione dell’art. 7, comma 5, del C.G.S. – GARA SANTANGIOLESE/FALCONE del 27.1.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 244/A – Con appello ritualmente proposto, l’odierna appellante chiede la riforma del provvedimento emesso in primo grado, motivando tale richiesta nella considerazione che sia nel referto che nello statino di gara emerge chiaramente che la Società avversaria non ha utilizzato i tre calciatori Juniores prescritti dal Comitato Regionale Sicilia; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello e la memoria difensiva di controparte, nonché gli atti inerenti il giudizio di primo grado ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Il provvedimento emerso in primo grado ha seguito un iter logico ampiamente legittimo e ben giustificato alla luce del supplemento di rapporto del direttore di gara che ha rilasciato la dichiarazione di rettifica ove si evince che il Falcone ’90 ha provveduto alle sostituzioni dei calciatori Juniores in contemporanea e l’ammonizione del n° 7 della stessa squadra e’ avvenuta al 10’ del secondo tempo; Tutto ciò premesso persuade questa Decidente a confermare il giudicato di primo grado e respingere l’appello formulato; In ordine alla affermazione contenuta nell’appello inerente alla condotta a posteriori del direttore di gara scaturente nella dichiarazione di rettifica si ritiene di trasmettere gli atti alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia per i provvedimenti del caso; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa non versata di Euro 103.
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