COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. CANNETO (ME) – (avverso squalifica calciatore Pellegrino Davide fino al 3.02.2007 – GARA CANNETO/COMITATO PRO CURCURACI del 3.02.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “C” – C.U. n. 37 del 6.02.2002) – Proc. n. 248/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. CANNETO (ME) - (avverso squalifica calciatore Pellegrino Davide fino al 3.02.2007 - GARA CANNETO/COMITATO PRO CURCURACI del 3.02.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “C” - C.U. n. 37 del 6.02.2002) - Proc. n. 248/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede il riesame del provvedimento indicato in epigrafe ritenuto eccessivo rispetto a quanto aveva fatto, secondo le proprie tesi, il tesserato; sostiene altresì che le decisioni del Giudice Sportivo siano state secondo le risultanze del referto di gara artatamente triplicati; La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara da cui si ricava in maniera chiara ed inequivocabile quanto è accaduto sul terreno di giuoco ed il referto dell’arbitro gode di fede privilegiata e da cui si evince quale è stato il comportamento tenuto dal calciatore, ma tenuto conto che tale atteggiamento non ha provocato ulteriori conseguenze ritiene di contenere la sanzione come specificata in motivazione; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Pellegrino Davide (Pol. Canneto) fino al 31.12.2005 senza addebito di tassa
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