COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI Personale Imprescia Giuseppe (Villa Passanisi C/5) – (avverso squalifica fino al 15.02.2003 – GARA NUOVA IDRIA/VILLA PASSANISI del 16.02.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – C.U. n. 29 C/5 del 20.02.2002) – Proc. n. 45/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI Personale Imprescia Giuseppe (Villa Passanisi C/5) - (avverso squalifica fino al 15.02.2003 - GARA NUOVA IDRIA/VILLA PASSANISI del 16.02.2002 - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE - C.U. n. 29 C/5 del 20.02.2002) - Proc. n. 45/B Letto l’appello presentato personalmente dall’interessato con il quale lo stesso pur riconoscendo che il suo gesto è ineducato, ritiene che è sproporzionato nella sua quantificazione e tale gesto che è sicuramente da punire, ma contenere tale provvedimento in una sanzione più lieve; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e l’appello personale che nell’assumersi le proprie responsabilità ammette che il gesto è senz’altro avvenuto , ma ritenendo che non ha provocato ulteriori conseguenze si ritiene di determinare la stessa nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Imprescia Giuseppe (Villa Passanisi) fino al 31.10.2002; senza addebito di tassa.
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