COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Gara SOCIO CULTURALE NAPOLA – PALERMO S.R.L. del 24/ 2/2002 1-1; Sospesa al 40′ del 2° tempo;Reclamo Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 6/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Gara SOCIO CULTURALE NAPOLA - PALERMO S.R.L. del 24/ 2/2002 1-1; Sospesa al 40' del 2° tempo;Reclamo Palermo. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 40 del 27/02/2002; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Palermo chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe per "manifesto errore tecnico dell'arbitro", non ritenendo che sussistessero i presupposti per la sospensione definitiva della stessa; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 40' del 2° tempo, a seguito dell'espulsione del calciatore Profeta Giovanni (Palermo), questi si rendeva colpevole di contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara il quale veniva altresì accerchiato, offeso e minacciato dai compagni di squadra dello stesso; A tal punto l'arbitro, considerato che "tutti i calciatori della Società U.S. Palermo meritavano l'espulsione", decideva di sospendere definitivamente la gara; Si ritiene di dovere condividere la decisione; infatti, al di là della mancata materiale assunzione dei provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori della Società U.S. Palermo, è indubbio il generalizzato comportamento assai censurabile di questi ultimi che, se opportunamente sanzionato, avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara; Sancita pertanto la responsabilita' della Società U.S. Palermo in ordine a quanto ascrivibile ai propri calciatori; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 40 del 27/02/2002; Visto l'art. 12, punto 1 del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società U.S. Palermo, addebitando alla stessa la tassa reclamo; Di infliggere alla Societa' U.S. Palermo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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