COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. PALERMO S.r.l. (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-2; squalifica calciatore Schillaci Giuseppe 8 gare e Profeta Giovanni per 4 gare – GARA NAPOLA/PALERMO del 24.2.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. n° 255/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. PALERMO S.r.l. (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-2; squalifica calciatore Schillaci Giuseppe 8 gare e Profeta Giovanni per 4 gare – GARA NAPOLA/PALERMO del 24.2.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. n° 255/A – L’appellante chiede la ripetizione delle gara e la riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: 1) Le motivazioni esposte dalla appellante relativamente alla richiesta di ripetizione della gara non sembrano rilevanti e peraltro contrastano con le risultanze del referto di gara; 2) Risulta infatti che “tutti i calciatori” della U.S. Palermo avrebbero meritato l’espulsione, con l’impossibilità di proseguire la gara regolarmente; 3) L’entità delle sanzioni va rideterminata come in dispositivo, tenuto conto che i fatti si sono manifestati in proteste oltremodo censurabili senza più consistenti conseguenze, volontariamente determinata, nell’auspicio che, in seguito, tali atteggiamenti non vengano riproposti; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 6 gare la squalifica a carico del calciatore Schillaci Giuseppe in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Profeta Giovanni; di confermare il resto dei provvedimenti assunti in primo grado; senza addebito di tassa.
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