COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI U.S. TORTORICI (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA TORTORICI/TRAPANI CALCIO del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 167/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSI
U.S. TORTORICI (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA TORTORICI/TRAPANI CALCIO del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 167/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Spitalieri Carlo, nato il 12.5.1977, e del calciatore Corrao Antonino, nato il 3.2.1982, schierati dalla Società Trapani Calcio nella gara prima indicata;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva:
Il calciatore Corrao Antonio risulta regolarmente tesserato per la Società Trapani Calcio, mentre il calciatore Spitalieri Carlo, nato il 12.5.1977, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto alla data della gara, non risultando tesserato per la Società Trapani Calcio a quella data;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di infliggere alla Società Trapani Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 207;
di restituire la tassa reclamo (£. 200.000.=) alla Società Tortorici.
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