COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE (CT) – (per posizione irregolare assistente arbitro di parte – GARA ATLETICO MILITELLO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE del 24.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 249/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE (CT) - (per posizione irregolare assistente arbitro di parte - GARA ATLETICO MILITELLO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE del 24.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 249/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare dell’assistente arbitro di parte utilizzato dalla Società Atletico Militello nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, lette le controdeduzioni della Società Atletico Militello, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: Dagli atti ufficiali risulta in modo inequivocabile che l’assistente arbitro di parte della Società Atletico Militello, espulso al 37’ del secondo tempo (Sig. Arancio Sebastiano) e’ stato sostituito dal calciatore in distinta Albergamo Guido, nato il 2.1.1984, regolarmente identificato dall’arbitro prima della gara; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 103 non inviata.
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