COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI U.S. KENNEDY BIRGI (TP) – (posizione irregolare calciatori – GARA QUISQUINESE/KENNEDY del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I”) – Proc. n° 253/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI U.S. KENNEDY BIRGI (TP) – (posizione irregolare calciatori – GARA QUISQUINESE/KENNEDY del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I”) – Proc. n° 253/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Giglia Rosario, nato il 20.7.1966, e Gaetani Vincenzo, nato il 7.4.1964, schierati dalla Società Quisquinese nella gara prima indicata sebbene squalificati; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori Giglia Rosario e Gaetani Vincenzo non avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto dovevano scontare la sanzione disciplinare della squalifica per una gara resa nota con C.U.n° 38 del 13.2.2002 – pag.1124 – perché la Società Quisquinese rinunciando alla gara del 24.2.2002 con la Società Campobello 2000 non aveva consentito ai propri calciatori squalificati di scontare la sanzione ; Infatti a norma dell’art. 17, n° 5 – C.G.S. “la sanzione non scontata deve essere scontata in occasione della gara immediatamente successiva”, nella fattispecie la gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Quisquinese la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Leto Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 21.4.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.; di infliggere ai calciatori Giglia Rosario, nato il 20.7.1966 e Gaetani Vincenzo, nato il 7.4.1964, una ulteriore giornata di squalifica; di restituire alla Società Kennedy la tassa reclamo inviata, pari a Euro 100.
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