COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA ATLETICO BIANCAVILLA/FIAMMA RAGALNA del 5.12.2001 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCAILE DI CATANIA) – Proc. n° 12/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 42 del 13/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA ATLETICO BIANCAVILLA/FIAMMA RAGALNA del 5.12.2001 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCAILE DI CATANIA) – Proc. n° 12/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Cottone Massimo, Maccarrone Maurizio, Diolosà Rosario, Randazzo Claudio, Di Guardia Salvatore, Grasso Nicolò, Aiello Adriano, schierati dalla Società Atletico Biancavilla nella gara prima indicata, i quali risulterebbero non tesserati; Inoltre segnala che il calciatore Scarfallotto Salvatore, nato il 24.1.1964, risulterebbe squalificato a tutto il 9.1.2005 (C.U. n° 36 del 13.1.2000); segnala altresì che il dirigente Mignemi Vincenzo risulterebbe squalificato a tutto il 31.12.2001 – C.U. n° 16 del 3.1.2001); La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo come sopra proposto, lette le controdeduzioni della Società Atletico Biancavilla, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori sopra segnati ed indicati nel reclamo della Società Fiamma Ragalna risultano regolarmente tesserati per la Società Atletico Biancavilla; anche il calciatore Scarfallotto Salvatore, nato il 24.1.1964, partecipante alla gara in esame, aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara stessa risultando tesserato per la Società Atletico Biancavilla del 16.10.2001, per cui il calciatore Scarfallotto Salvatore, cui si riferisce la reclamante, e’ stato squalificato al 9.1.2005 in relazione a gara (Cometa/Atletico Biancavilla) disputata il 9.1.2000; Trattasi, pertanto, di omonimia; infatti lo squalificato (Scarfallotto Salvatore) e’ nato il 6.5.1975; Per quanto attiene la posizione del dirigente Mignemi Vincenzo, lo stesso non poteva assumere la funzione di dirigente accompagnatore ufficiale in quanto squalificato a tutto il 31.12.2001, il che comporta, soltanto, una sanzione disciplinare a norma delle vigenti disposizioni P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Atletico Biancavilla Sig. Mignemi Vincenzo, la sanzione dell’inibizione fino al 7.4.2002, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, C.G.S.; di addebitare alla Società Fiamma Ragalna la differenza fra la tassa versata e quella dovuta, pari ad Euro 52.
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