COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara S.GIORGIO – SICULIANA del 10/ 3/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara S.GIORGIO - SICULIANA del 10/ 3/2002 N.D.; Reclamo Siculiana. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 42 del 13.03.2002; Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Siculiana chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa di un guasto all'automezzo con il quale stava effettuando la trasferta e ritenendo che, pertanto, nel caso in esame possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; a sostegno della propria richiesta la reclamante allega una attestazione dell'ACI - soccorso stradale - ed una denuncia fatta alla Stazione dei Carabinieri di Siculiana nella quale si ribadisce la mancata presentazione a Vicari; Esaminata la documentazione prodotta, si rileva che il mezzo utilizzato dalla Societa' Siculiana, giunto a Comitini alle ore 9 e 45, accusava un guasto meccanico; Che sul posto interveniva il soccorso stradale che, valutata l'impossibilita' di una immediata riparazione, trainava lo stesso a Ribera, sede della ditta proprietaria; Considerato che la posizione della localita' in cui si è verificata l'avaria non ha obiettivamente consentito alla Societa' reclamante di reperire altro mezzo e di raggiungere quindi in tempo utile la sede di disputa della gara, si ritiene di potere accogliere la richiesta formulata dalla stessa; Per quanto sopra in narrativa; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Societa' Siculiana, ordinando la ripetizione della gara S.Giorgio - Siculiana; In quanto accolto restituire la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it