COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA SICILIA REGIONALE Gara NASITANA – VALVERDE del 13/ 3/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA SICILIA REGIONALE Gara NASITANA - VALVERDE del 13/ 3/2002 2-3; Reclamo Nasitana. Si osserva in via preliminare che la firma in calce al reclamo, quale Presidente della Societa' Nasitana, sig. Casilli Antonino, e' difforme da quelle apposte sulla distinta dei calciatori, sul rapporto rilasciato dall'arbitro alla fine della gara in questione e sugli atti ufficiali depositati presso questo Comitato Regionale; Pertanto, considerato che il gravame e' stato sottoscritto da persona non legittimata a farlo, non puo' che ritenersi inammissibile; Dall'esame degli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che: Alla gara in epigrafe ha partecipato il calciatore Lotario Umberto (16.09.1973 - Valverde) che risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per recidivita' in ammonizione relativamente alla gara di Coppa Sicilia Valverde/Nunziata Calcio del 16/02/2002, provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 del 20/02/2002; Pertanto, non avendo scontato la sanzione comminata, lo stesso non aveva titolo a prendervi parte legittimamente; Visto l'art. 12, comma 5, del C.G.S. e l’art. 10 del Regolamento della Manifestazione pubblicato sul C.U. n° 7/Ter del 9.08.2001; Si delibera: Di dichiarare inammissibile, per i motivi esposti in narrativa, il reclamo proposto dalla Societa' Nasitana, addebitando la relativa tassa e comminando alla stessa l'ammenda di 260 euro; Di infliggere al sig. Casilli Antonino, Presidente della Societa' Nasitana, la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 31.05.2002; Di infliggere alla Societa' Valverde la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di 103 Euro, nonche' l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione; Di infliggere al dirigente accompagnatore della Societa' Valverde, Coco Mario, la sanzione dell'inibizione fino al 10.04.2002; Di infliggere al calciatore della Societa' Valverde, Lotario Umberto (16.09.1973) una ulteriore giornata di squalifica.
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