COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI C.C. PALAGONIA (CT) – (avverso squalifica 3 gare calciatori Chirdo Emiliano e Tuccitto Paolo – GARA PALAGONIA/ACI S.ANTONIO del 6.03.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. N° 268/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
C.C. PALAGONIA (CT) – (avverso squalifica 3 gare calciatori Chirdo Emiliano e Tuccitto Paolo – GARA PALAGONIA/ACI S.ANTONIO del 6.03.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. N° 268/A –
L’appellante chiede riduzione della sanzione a carico dei calciatori Chirdo e Tuccitto, sottolinenando la correttezza di svolgimento della gara;
La Commissione Disciplinare, ,letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Nessun elemento viene fornito dalla Società appellante a discolpa o giustificazione dell’operato dei calciatori;
2) Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti di gara che descrivono con dovizia di particolari i comportamenti assunti dai calciatori Chirdo e Tuccitto;
3) Nessun elemento e’ ravvisabile, nella descrizione di fatti che possa consentire una riduzione delle sanzioni, che appaiono adeguate e ben commisurate;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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