COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.P. GIARRATANA (RG) – (posizione irregolare calciatore – GARA ROSOLINESE/GIARRATANA del 10.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. N° 240/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.P. GIARRATANA (RG) – (posizione irregolare calciatore – GARA ROSOLINESE/GIARRATANA del 10.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. N° 240/A – La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare del calciatore Di Lorenzo Giovanni nato il 25.06.1960 schierato dalla Società Rosolinese nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva: Il calciatore Di Lorenzo Giovanni, nato il 25.6.1960, risulta regolarmente tesserato per la Società Rosolinese dal 5.9.2001, anche se lo stesso risulta essere il tecnico della Società Rosolinese; tale doppia funzione e’ prevista dall’art. 31 n° 2, Regolamento Settore Tecnico; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa non inviata pari ad Euro 103.
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