COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. VALDERICE (TP) – (avverso squalifica calciatori Scarcella Giuseppe al 30.6.2002 e Maida Roberto 6 gare – GARA VALDERICE/RIBERA del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. N° 260/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 43 del 20/03/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. VALDERICE (TP) – (avverso squalifica calciatori Scarcella Giuseppe al 30.6.2002 e Maida Roberto 6 gare – GARA VALDERICE/RIBERA del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “C” – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – Proc. N° 260/A – Con atto di appello separati la Società interessata ricorre avverso i provvedimenti in epigrafe indicati sostenendo per gli stessi una riforma, pur riconoscendo che i propri tesserati hanno posto in essere “un comportamento poco corretto nei confronti dell’arbitro e di un suo assistente ufficiale” ma non sono mai andati al di là del plausibile nervosismo accumulatosi durante la gara e la delusione dell’esito della stessa; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di cui agli appelli preliminarmente li riunisce per evidente connessione; esaminati gli atti ufficiali, osserva: E’ dato raccogliere dalle risultanze degli episodi repertati, che i due calciatori qui in esame, hanno assunto un comportamento non consentito, a norma di regolamento disciplinare, a fine gara nei confronti della terna arbitrale; non sono conducenti, ai fini dell’invocata discolpa le giustificazioni addotte, contrastando con le norme di Giustizia Sportiva in materia; Nel merito, però, va osservato che dall’esame degli addebiti nel loro contenuto, non si riscontra effettiva volontà di arrecare o meno materiali conseguenze fisiche, si ritiene, di giustizia, di determinare le conseguenti squalifiche, pur censurabili, in termini di cui al dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico del calciatore Scarcella Giuseppe a tutto il 30.4.2002 e quella a carico del calciatore Maida Roberto in 3 gare, entrambi della Società A.S. Valderice; per l’effetto, non si procede all’addebito di tassa.
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