COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Promozione Gara CASTELTERMINI – BARRESE del 17/ 3/2002
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Campionato di Promozione
Gara CASTELTERMINI - BARRESE del 17/ 3/2002
0-0; Sospesa al 36' del 1° tempo; Reclamo Casteltermini.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 43 del 20/03/2002;
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Casteltermini chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe ritenendo non sussistessero le condizioni per la sospensione definitiva decisa dall'arbitro;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 36' del 1° tempo, dopo l'espulsione di un calciatore della Società Casteltermini, l'arbitro veniva circondato, offeso e minacciato da diversi tesserati, non tutti identificati, della stessa e poi colpito al ginocchio destro da un oggetto lanciato da un sostenitore; contemporaneamente, il medico della suddetta Società, Giuliano Giuseppe Gaetano, colpiva un A.A. con un pugno allo stomaco che provocava intenso dolore; dopo circa 15', visti gli inutili tentativi tendenti a riprendere la gara e anche a causa delle precarie condizioni fisiche sia proprie che dell'A.A. colpito, l'arbitro sospendeva definitivamente la stessa raggiungendo insieme ai colleghi gli spogliatoi;
Condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara;
Sancita la responsabilita' della Societa' Casteltermini;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati già pubblicati sul C.U. n° 43 del 20/03/2002;
Visto l'art. 12, punto 1, C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Casteltermini, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Societa' Casteltermini la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.