COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara MONTEMAGGIORE – AGRIGENTO CALCIO del 24/ 3/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara MONTEMAGGIORE - AGRIGENTO CALCIO del 24/ 3/2002 N.D.; Reclamo Agrigento. Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Agrigento chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata a causa del proprio arrivo oltre il tempo di attesa previsto, sostenendo di essersi trovata nella condizione di presentare in tempo utile la propria distinta e di non averlo potuto fare per la mancata presenza dello stesso nel proprio spogliatoio; Visti gli atti ufficiali che, come e' risaputo, godono di fede privilegiata, si rileva che la distinta di gara della Società Agrigento è stata presentata cinque minuti oltre il tempo di attesa previsto, fissato in quindici minuti come da C.U. n. 42 del 6/03/2002; Considerato che condizione perche' l'arbitro possa dare inizio alla gara e' che "le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro il termine fissato dal tempo di attesa previsto" (Regola 7 del Giuoco del Calcio - Decisioni F.I.G.C.) e che tale circostanza non si può ravvisare nel caso in esame; Considerato che, a giustificazione del proprio ritardo, la reclamante non ha dimostrato la sussistenza di una eventuale causa di forza maggiore; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di respingere il reclamo presentato dalla Societa' Agrigento addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Societa' Agrigento la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 52 (1ma rinuncia), nonché l'indennizzo per mancato incasso, nella misura di euro 103, da corrispondere alla Societa' Montemaggiore.
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