COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. RANDAZZO (CT) – (avverso squalifica calciatore Conti Taguali Francesco 4 gare – GARA RANDAZZO/RARI NANTES del 3.3.3002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C” – C.U. n° 41 del 6.3.2001) – Proc. n° 276/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. RANDAZZO (CT) - (avverso squalifica calciatore Conti Taguali Francesco 4 gare - GARA RANDAZZO/RARI NANTES del 3.3.3002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “C” - C.U. n° 41 del 6.3.2001) - Proc. n° 276/A - L’appellante chiede la riduzione della sanzione a carico del tesserato in epigrafe che, a suo dire, si ritiene eccessiva in rapporto ai fatti accaduti, maturati per reazione ad un fallo subito; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed i motivi d’appello, osserva: E’ dato raccogliere dalle risultanze arbitrali l’esatta dinamica del fatto contestato che, pur realizzatosi a seguito di un fallo subito dal calciatore in esame, e’ censurabile perché per le norme di giustizia sportiva non e’ giustificata la reazione; Tuttavia, va osservato, che dall’esame dell’addebito non si riscontra alcuna conseguenza fisica o materiale e, pertanto, si ritiene di giustizia, di determinare la conseguente squalifica in termini di cui al dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 3 gare la squalifica a carico del Sig. Conti Tringali Francesco (A.S. Randazzo); senza addebito di tassa, non versata.
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