COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.B. AUTO ADERNO’ (CT) – (avverso squalifica calciatore Corrente Mirko per otto gare – GARA AUTO ADERNO’/GROTTE del 9.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 283/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.B. AUTO ADERNO’ (CT) - (avverso squalifica calciatore Corrente Mirko per otto gare - GARA AUTO ADERNO’/GROTTE del 9.3.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “D”) - Proc. n° 283/A - Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente con il quale viene chiesta la riduzione della sanzione inflitta in primo grado, ritenendola esagerata, anche in relazione al comportamento di reazione avuto nel terreno di giuoco e non di violenza pur come indicato nel C.U.; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto di gara, osserva: Quanto accaduto nel terreno di giuoco e’ chiaro, inequivocabile, censurabile ed e’ stato correttamente rubricato, ma in considerazione che tale gesto non ha provocato ulteriori diverse conseguenze, si determina la sanzione come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Corrente Mirko (Auto Adernò) in 6 gare; senza addebito di tassa.
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