COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. MARIAN STRASATTI di Marsala (TP) – (posizione irregolare calciatore – GARA CITTA’ DI GIULIANA/MARIAN STRASATTI del 25.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I”) – Proc. n° 111/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. MARIAN STRASATTI di Marsala (TP) - (posizione irregolare calciatore - GARA CITTA’ DI GIULIANA/MARIAN STRASATTI del 25.11.2001 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “I”) - Proc. n° 111/A - La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Alcuri Vincenzo, nato il 13.8.1961, schierato dalla Società Città di Giuliana nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Alcuri Vincenzo, nato il 13.8.1961, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto avrebbe dovuto scontare la residua sanzione disciplinare - 1 giornata di squalifica, per recidività in ammonizioni - inflittagli in relazione alla gara del 20.5.2001, quando era tesserato con la Società Inycon Menfi; Detta Società Inycon rinunciava al campionato di competenza (C.U. n° 20 del 10.10.2001 - pag. 400) per cui i calciatori erano liberi di tesserarsi per altra Società; Infatti, il calciatore Alcuri Vincenzo si tesserava il 17.11.2001 con la Società Città di Giuliana prendendo parte alla gara del 18.11.2001, in violazione delle norme relative alle “esecuzioni delle sanzioni”; Considerato, quindi che il predetto calciatore prendendo parte alla gara in esame non ha ancora scontato la sanzione sopra indicata, ne consegue l’applicazione nei confronti della Società Città di Giuliana del disposto dell’art. 12, n° 5, C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Città di Giuliana la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155; di prolungare al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Arcuri Francesco la sanzione dell’inibizione fino al 28 Aprile 2002, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 del C.G.S. di infliggere al calciatore Alcuri Vincenzo, nato il 13.8.1961, una ulteriore giornata di squalifica. Di restituire alla Società Marian Strasatti la tassa reclamo versata pari a £. 200.000 (Euro 103)
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