COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI CITTA’ DI MESSINA – (posizione irregolare calciatore – GARA ASI GIAMAR CLUB/CITTA’ DI MESSINA del 23.3.2002 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 286/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI CITTA’ DI MESSINA – (posizione irregolare calciatore – GARA ASI GIAMAR CLUB/CITTA’ DI MESSINA del 23.3.2002 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 286/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Prestigiacomo Gioacchino, nato il 2.7.1968, schierato dalla Società Asi Giamar Club nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Prestigiacomo Gioacchino, nato il 2.7.1968 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 32 del 13.3.2002 era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara “per recidività in ammonizioni”. La successiva gara del 16.3.2002 Pro Scicli/Asi Giamar Club non è stata disputata per mancata presentazione della Società Asi Giamar Club – come riportato sul C.U. n° 33 del 20.3.2002 – conseguentemente la squalifica del calciatore Prestigiacomo Salvatore non può considerarsi scontata, a norma delle vigenti disposizioni, per cui il medesimo calciatore non poteva prendere parte alla gara (Asi Giamar Club/Città di Messina del 23.3.2002) in esame. P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Asi Giamar Club la punizione sportive della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 181; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Tricoli Marcello la sanzione dell’inibizione fino al 28.4.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. n° 8 C.G.S.; di infliggere una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Prestigiacomo Gioacchino; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it