COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. ROSOLINI (SR) – (avverso ammenda di Euro 1.035 – inibizione a carico del dirigente Patanè Armando fino al 30.6.2002 – squalifica a carico del calciatore Loreto Dario fino al 30.10.2002 – GARA ROSOLINI/RARI NANTES del 16.2.2002 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – C.U. n° 261/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. ROSOLINI (SR) - (avverso ammenda di Euro 1.035 - inibizione a carico del dirigente Patanè Armando fino al 30.6.2002 - squalifica a carico del calciatore Loreto Dario fino al 30.10.2002 - GARA ROSOLINI/RARI NANTES del 16.2.2002 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - C.U. n° 261/A - L’appellante contesta i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo, ritenendoli fondati su presupposti divergenti dal reale svolgimento dei fatti; Chiede pertanto la revoca dei suddetti provvedimenti o la loro riduzione “secondo equità”; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: 1) La reale dinamica dei fatti, quale risultante dalla lettura del referto di gara, induce a ritenere la responsabilità della Società Rosolini e degli altri tesserati raggiunti da sanzione, senza dubbi di sorta; 2) Adeguata appare la sanzione dell’ammenda alla luce di quanto accaduto a fine gara ad opera di ignoti sostenitori della Società ospitante, pur se temperata per il fattivo comportamento dei dirigenti locali; 3) In ordine alla sanzione a carico del calciatore Loreto Dario non si può non rilevare la gravità del comportamento dello steso assunto nei confronti del direttore di gara, all’uscita dagli spogliatoi, mentre irrilevanti appaiono le deduzioni a difesa, che si limitano a considerare inverosimile la narrazione del fatto; 4) Non del tutto chiara appare invece la ricostruzione dei fatti offerta dall’appellante con riferimento alla posizione del dirigente Patanè posto che il direttore di gara solo svincolandosi dall’aggressore si avvedeva che il Sig. Errante veniva a sua volta aggredito. Tutto ciò non giustificherebbe certo la mancata assistenza all’arbitro da parte dello stesso Patanè; 5) La sanzione a carico di quest’ultimo può tuttavia essere riconsiderata sfuggendo alla possibilità del dirigente prevenire quanto poi occorso all’arbitro all’opera di ignoto. P.Q.M. DELIBERA: di contenere a tutto il 30.5.2002 l’inibizione a carico del dirigente Patanè Armando; di confermare il resto dei provvedimenti assunti in prime cure; senza addebito di tassa.
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