COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO (TP) – (avverso squalifica calciatore Melia Sebastiano 3 gare – GARA CASTELLAMMARE/FOLGORE 2000 del 3.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 41 del 6.3.2002) – proc. n° 274/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
S.C. FOLGORE 2000 CASTELVETRANO (TP) - (avverso squalifica calciatore Melia Sebastiano 3 gare - GARA CASTELLAMMARE/FOLGORE 2000 del 3.3.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “A” - C.U. n° 41 del 6.3.2002) - proc. n° 274/A -
Con appello ritualmente proposto la Società indicata in epigrafe chiede la riforma della decisione in oggetto ritenendo la sanzione eccessiva rispetto a quanto realmente ascrivibile al proprio tesserato, che, a detta dell’appellante, “non sarebbe veritiero”;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara rileva che la dinamica dell’addebito contestato è inequivoca nella sua estrinsecazione;
Non si presta a dubbiosità alcuna quanto rilevato e l’autore del fatto stesso qui in esame, che viene identificato in maniera puntale dall’assistente arbitro;
Pertanto non sono conducenti, ai fini dell’invocata discolpa le giustificazioni addotte, contrastando con del con le risultanze degli atti ufficiali;
P.Q.M.
DELIBERA.
Di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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