COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara C.R.S. RISCOSSA REGALBUTO – MASSANNUNZIATA del 24/ 3/2002

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Prima categoria Gara C.R.S. RISCOSSA REGALBUTO - MASSANNUNZIATA del 24/ 3/2002 3-1; Sospesa al 34 del s.t.; Reclamo Massannunziata. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 44 del 3/04/2002; Si osserva in via preliminare che il reclamo in oggetto non è stato preceduto dal preannunzio telegrafico o a mezzo telefax, previsto dagli artt. 24, commi 3 e 5 e 34, comma 7, del C.G.S., e che l'inosservanza di tali formalita' ne costituisce motivo di inammissibilita' e ne preclude l'esame di merito; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 34' del 2° tempo, lontani dall'azione in corso, i calciatori Parisi Sebastiano (Riscossa Regalbuto) e Giuffrida Giuseppe (Massannunziata) si colpivano reciprocamente con calci e pugni; contemporaneamente intervenivano i calciatori Politi Vincenzo e Di Cataldo Rosario (Riscossa Regalbuto) e l'assistente della stessa sig. Capuano Carmelo nonché‚ i calciatori Artico Umberto, Barone Alessandro e Ciotta Giuseppe (Massannunziata) che in vario modo partecipavano alla rissa; Decisa l'espulsione dei tesserati di cui sopra ed al momento di assumere i relativi provvedimenti, l'arbitro veniva colpito dall'Artino con un calcio alla gamba sinistra che provocava forte dolore e momentanea zoppia; Il direttore di gara, valutata la situazione determinatasi e considerato che l'eventuale espulsione di tutti gli altri calciatori colpevoli di quanti esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento da parte della Società Massannunziata del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa, decideva di sospenderla definitivamente; Visto l'art. 12, comma 1 del C.G.S.; Sancita la responsabilita' della Societa' Massannunziata in ordine al comportamento dei propri tesserati; Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati C.U. n° 44 del 3/04/2002.; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Societa' Massannunziata, addebitando alla stessa la relativa tassa nella misura di 52 euro; Di infliggere alla Societa' Massannunziata la punizione sportiva della perdita della gara per 1-3, risultato acquisito in campo.
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