COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO VILLABATE (PA) – (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0 – 2 – GARA CACCAMO – ATLETICO VILLABATE del 3.03.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) – C.U. n.41 del 6.03.2002) – Proc. n. 263/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO VILLABATE (PA) - (avverso punizione sportiva perdita della gara per 0 - 2 - GARA CACCAMO - ATLETICO VILLABATE del 3.03.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) - C.U. n.41 del 6.03.2002) - Proc. n. 263/A L’appellante chiede che sia riformato in toto il provvedimento impugnato con declaratoria di responsabilità della Società Caccamo o in subordine con declaratoria di ripetizione della gara. Sostiene infatti l’appellante che i propri tesserati non hanno dato causa alla “rissa” e si sono soltanto difesi dall’aggressione subita; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, acquisito supplemento di referto, osserva: 1) L’episodio che ha indotto taluni calciatori a venire alle mani è ingenerato dal fatto del calciatore Baratta, peraltro capitano della Società Caccamo, nonché della reazione del calciatore Nangano, sicuramente sproporzionata e sanzionata come di dovere. 2) Quanto avvenuto successivamente, viene dal direttore di gara descritto in maniera chiara pur se sintetica e senza particolari indicazioni in ordine ai singoli comportamenti scorretti, evidenziandosi la fattispecie di una rissa generalizzata. 3) Da qui l’adozione dei provvedimenti impugnati, che tuttavia vanno riformati alla luce delle seguenti considerazioni: n in sede di acquisizione di supplemento di referto del direttore di gara ha precisato che nello svolgimento dei fatti oggetto di sanzione soltanto i calciatori della squadra di casa si sono levati la maglia di giuoco, contrariamente a quelli della squadra ospite che tuttavia il direttore di gara non ha identificato perché, a suo dire, ostacolato a ciò dalla confusione generatasi in campo; n ma l’interruzione della gara, come in referto, si è protratta fintanto che gli stessi capitani delle due squadre non hanno chiesto al direttore di gara, nel frattempo allontanatosi dal terreno di giuoco, di riprendere l’incontro; 4) Ciò rende plausibile alla luce della considerazione che non vi siano state particolari più gravi conseguenze che possa essersi trattato di un più semplice prolungato concitato diverbio, peraltro originatosi mentre la squadra ospite, vincente per 5 - 1 al 30’ del 2’ tempo, appariva oltremodo interessata alla prosecuzione dell’incontro. 5) Rende persuasiva la versione ufficiale anche l’ulteriore considerazione che il direttore di gara, dopo avere indicato nominativamente gli unici cinque calciatori non partecipanti “alla rissa”, riferisce poi ai capitani delle squadre di avere ritenuto tutti espulsi tranne 4 calciatori. 6) E’ allora evidente che i fatti descritti, quali risultano dai documenti ufficiali originali acquisiti, inducano a ritenere obiettivamente logica una diversa valutazione di merito che tenga tuttavia conto anche delle responsabilità oggettivamente attribuibili alle singole Società e che sia sanzionabile come in dispositivo, mancando l’oggettiva non giustificata individuazione di responsabili; P.Q.M DELIBERA: n visto l’art. 32 n. 3 del C.G.S.; n in riforma della decisione impugnata, dispone la ripetizione della gara in oggetto, a cura del Comitato competente; n Pone a carico della Società Caccamo la sanzione dell’ammenda di 1.000 Euro; n Pone a carico della Società Atletico Villabate la sanzione dell’ammenda di 500 Euro; n senza addebito di tassa reclamo.
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