COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. NETINA di Noto (SR) – (posizione irregolare calciatori – GARA NETINA/CASSIBILE del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 105/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. NETINA di Noto (SR) – (posizione irregolare calciatori – GARA NETINA/CASSIBILE del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. n° 105/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare di calciatori, schierati dalla Società Cassibile nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva: Il calciatore Cangemi Vincenzo, nato il 4.7.1972, di cui al reclamo della Società Netina, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Cassibile a quella data; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Cassibile la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Caruso Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 28 Aprile 2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.; di squalificare al 28.4.2002 il calciatore Cangemi Vincenzo, nato il 4.7.1972. senza addebito di tassa.
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