COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. SPORTING BRONTE ONLUS (CT) – (posizione irregolare calciatori – GARA SAVOCA /SPORTING BRONTE ONLUS del 6.1.002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 155/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. SPORTING BRONTE ONLUS (CT) – (posizione irregolare calciatori – GARA SAVOCA /SPORTING BRONTE ONLUS del 6.1.002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “D”) – Proc. n° 155/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori schierati dalla Società Savoca nella gara prima indicata, tra cui il calciatore Rizzo Giuseppe, nato il 18.5.1981, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva: Il calciatore Rizzo Giuseppe, nato il 18.5.1981, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 31 del 19.12.2001 – pag. 971 – era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara “per recidività in ammonizioni”; Considerato che il campionato relativo e’ stato sospeso in occasione delle festività di fine anno, la sanzione sopra citata doveva essere scontata alla ripresa dell’attività e cioè il 6.1.2002, data della gara in esame. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Savoca la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Brigandì Carmelo la sanzione dell’inibizione fino al 5 Maggio 2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.; di infliggere una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Rizzo Giuseppe, nato il 18.5.1981. senza addebito di tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it