COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CASTELTERMINI (AG) – (avverso ammenda Euro 415; inibizione fino al 15.5.2002 dirigente Sanvito Salvatore; inibizione fino al 30.4.2002 Calderone Calogero; inibizione fino al 31.5.2005 al Dott. Giuliano Giuseppe Gaetano; squalifica per 5 gare calciatore La Matina Vincenzo; squalifica per 4 gare calciatore Di Dato Calogero; squalifica per 4 gare calciatore Di Franco Giuseppe – GARA CASTELTERMINI/BARRESE del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n°311/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CASTELTERMINI (AG) – (avverso ammenda Euro 415; inibizione fino al 15.5.2002 dirigente Sanvito Salvatore; inibizione fino al 30.4.2002 Calderone Calogero; inibizione fino al 31.5.2005 al Dott. Giuliano Giuseppe Gaetano; squalifica per 5 gare calciatore La Matina Vincenzo; squalifica per 4 gare calciatore Di Dato Calogero; squalifica per 4 gare calciatore Di Franco Giuseppe – GARA CASTELTERMINI/BARRESE del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n°311/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede l’annullamento dell’ammenda e delle inibizioni inflitte ai propri dirigenti in quanto a “suo dire” i fatti enunciati dal direttore di gara e dai suoi assistenti non corrispondono alla reale situazione accaduto in campo. Inoltre chiedono una riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori in epigrafe indicati. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessuna contraddittorietà presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; Invero, dal rapporto del direttore di gara e degli assistenti arbitri emergono chiaramente sia la responsabilità della Società Casteltermini che soprattutto dei propri dirigenti Sanvito e Giuliano; Del resto giova precisare che a norma del Codice di Giustizia Sportiva il rapporto del direttore di gara e degli assistenti arbitri godono di fonte privilegiata di prova; In ordine alla condotta posta in essere dai calciatori ritiene questa Decidente che i fatti seppur censurabili possono essere ricondotti in un provvedimento sanzionatorio più limitato rispetto al Giudizio di primo grado; P.Q.M. DELIBERA: di confermare l’ammenda di Euro 415 a carico della A.S. Castetermini; di confermare l’inibizione fino al 31.3.2005 a carico del Dott. Giuliano Giuseppe Gaetano; di confermare l’inibizione al 30.4.2002 a carico del Sig. Calderone Gaetano; di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore La Matina Vincenzo (A.S. Casteltermini); di determinare in 3 gare la squalifica a carico dei calciatori Di Franco Giuseppe e Di Dato Calogero (A.S. Casteltermini); senza addebito di tassa non versata.
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