COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società Pol. Calatafimi Don Bosco per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. n. 282/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società Pol. Calatafimi Don Bosco per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. - Proc. n. 282/A Con nota del 22.03.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere inserito nella distinta della gara Verde Nero/Calatafimi del 17.03.2002, il nominativo del Sig. Pirrone Massimiliano, quale tecnico, permettendogli l’accesso in panchina, senza che lo stesso fosse tesserato per detta Società; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato ritualmente l’addebito, fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 2.04.2002, celebratasi alla presenza della deferita, osserva che la natura documentale del presente procedimento non richiede istruttoria di sorta. Risulta agli atti del Comitato che per il Sig. Pirrone Massimiliano nessuna richiesta di tesseramento quale tecnico è stata mai inoltrata dalla Società deferita, per cui questa non aveva titolo ad iscriverlo nella distinta della gara precitata. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Pol. Calatafimi Don Bosco l’ammenda di Euro 516; si comunichi a cura della Segreteria del Comitato alle parti interessate.
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