COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TERMITANA CASCINO di Termini Imprese (PA) – (avverso squalifica 3 gare calciatore Madonna Salvatore – GARA TERMITANA CASCINO/ELENKA TOMMASO NATALE del 17.3.2002 – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n° 299/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TERMITANA CASCINO di Termini Imprese (PA) – (avverso squalifica 3 gare calciatore Madonna Salvatore – GARA TERMITANA CASCINO/ELENKA TOMMASO NATALE del 17.3.2002 – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n° 299/A – Con appello ritualmente proposto, la Pol. Termitana Cascino ha chiesto che “il comportamento del giocatore…..venga equiparato a quello degli altri tesserati puniti con una più equa squalifica”; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si evince chiaramente la condotta posta in essere dal tesserato in argomento; Ritenuto che, come correttamente chiesto dall’appellante, il Madonia ha posto in essere un comportamento sussumibile nella fattispecie contestata ad altri suoi compagni di squadra; che, pertanto, la sanzione inflitta al Madonna va contenuta in più ridotta misura; P.T.M. DELIBERA: In accoglimento dell’appello proposto, di rideterminare la squalifica inflitta a Madonia Salvatore in due gare; di non addebitare la relativa tassa, non versata.
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