COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SANTANGIOLESE di S.Angelo di Brolo (ME) – (avverso punizione sportiva perdita della gara 0-2; inibizione dirigente Sig. Tomeo Natale sino al 30.4.2002; squalifica calciatori Pintaudi Andrea al 31.3.2006 e Fasolo Salvatore per due gare – GARA SANTANGIOLESE/CITTA’ DI S.AGATA del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA – GIR. “B” – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. N° 308/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/04/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. SANTANGIOLESE di S.Angelo di Brolo (ME) - (avverso punizione sportiva perdita della gara 0-2; inibizione dirigente Sig. Tomeo Natale sino al 30.4.2002; squalifica calciatori Pintaudi Andrea al 31.3.2006 e Fasolo Salvatore per due gare – GARA SANTANGIOLESE/CITTA’ DI S.AGATA del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA – GIR. “B” - C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. N° 308/A –
Con appello ritualmente proposto, l’U.S. Santangiolese ha chiesto sia la revoca della punizione sportiva della perdita della gara, della quale chiede la ripetizione, sia la revoca delle sanzioni a carico dei propri tesserati;
Quanto sopra, assumendo che i propri tesserati si sono soltanto limitati a protestare vivacemente nei confronti dell’arbitro, senza però usare alcun tipo di violenza nei confronti del predetto;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, osserva, preliminarmente, l’inappellabilità della sanzione inflitta al Sig. Fasolo Salvatore;
In ordine alle rimanenti posizione, questa Decidente, letti gli atti, rileva che la minuziosa descrizione dei fatti operata dal direttore di gara, dalla quale emerge incontestabilmente la gravità degli stessi ed i singoli autori, ritiene di potere condividere in toto la impugnata decisione, sia in ordine alla rubricazione che alla determinazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo;
In ordine alla chiesta ripetizione della gara, si osserva che tale richiesta si appalesa inaccoglibile per gli stessi motivi sopra cennati: fra l’altro, il clima verificatosi in campo induce questa Commissione a condividere la decisione arbitrale che ha originato la sanzione appellata;
P.T.M.
DELIBERA:
Di rigettare l’appello come sopra proposto, addebitando la relativa tassa reclamo di Euro 103, non versata, sul conto intrattenuto dalla Società presso questo Comitato Regionale.
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