COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (posizione irregolare calciatori vari ed assistente arbitro di parte – GARA AUDAX POERIO/FIAMMA RAGALNA del 12.1.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 35/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (posizione irregolare calciatori vari ed assistente arbitro di parte – GARA AUDAX POERIO/FIAMMA RAGALNA del 12.1.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 35/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori tutti, comprese le riserve, schierati dalla Società ’ Audax Poerio nella gara prima indicata e dell’assistente arbitro di parte Lo Nigro Giacomo; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori partecipanti alla gara in esame risultano tesserati per la Società Audax Poerio, tranne i calciatori Federico Fabio, nato il 20.6.1978, e Alba Angelo nato il 3.5.1981, subentrato al 7° minuto del secondo tempo, che non avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserati per la Società medesima; inoltre l’assistente arbitro di parte Lo Nigro Giacomo, non aveva titolo ad esercitare le funzioni espletate, in quanto con C.U. n° 16 del 9.1.2002, pubblicato il 10.1.2002 – era stato inibito a svolgere qualsiasi attività ai sensi dell’art. 9 C.G.S. (oggi art. 14/e C.G.S.) a tutto il 28.2.2002, per cui rientra nella ipotesi di cui all’art. 12, n° 5/b, nuovo testo C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Audax Poerio la punizione sportive della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 129; di infliggere al dirigente firmatario dell’elenco calciatori della medesima Società Sig. Bonifacio Marco ed all’assistente arbitro di parte Lo Nigro Giacomo la sanzione dell’inibizione al 5.5.2002, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, n° 8, C.G.S.; senza addebito di tassa.
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