COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.S. SAVOCA (ME) – (avverso inibizione Sig. Antonino Cannata sino al 17.3.2007 e ammenda £. 350.000 – GARA SAVOCA/UNIONE FIUMEFREDDO del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n° 298/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 18/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.S. SAVOCA (ME) – (avverso inibizione Sig. Antonino Cannata sino al 17.3.2007 e ammenda £. 350.000 – GARA SAVOCA/UNIONE FIUMEFREDDO del 17.3.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 43 del 20.3.2002) – Proc. n° 298/A – Letto l’appello presentato dal Sig. Antonino Cannata, Presidente della Società appellante in merito sia alla propria inibizione che all’ammenda comminata alla stessa Società, preliminarmente si rileva che può essere presa in esame soltanto la sanzione inflitta al predetto Cannata, che in quanto inibito, secondo le Carte Federali, non gli e’ consentito proporre qualsiasi istanza nell’interesse delle proprie Società e dei propri tesserati, se non la sua personale situazione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, ulteriormente rileva: - il comportamento del dirigente Sig. Antonino Cannata e’ sicuramente più che censurabile dovendo lo stesso rispondere di condotta violenta nei confronti del direttore di gara (calcio tra le gambe): condotta successivamente reiterata con insulti e minacce. Questa Decidente prendendo atto della responsabilità sopra evidenziata ritiene, a suo parere, che sanzione di giustizia e’ quella determinata come in dispositivo; DELIBERA: di determinare l’inibizione del Sig. Antonino Cannata (A.C.S. Savoca) a tutti gli effetti fino al 17.3.2005; senza addebito di tassa, non versata.
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