COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara FINCANTIERI CALCIO – SPADAFORESE del 27/ 4/2002
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara FINCANTIERI CALCIO - SPADAFORESE del 27/ 4/2002
N.D.; Reclamo Spadaforese.
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Spadaforese chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa di un guasto all'automezzo con il quale stava effettuando la trasferta e che, pertanto, nel caso in esame possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; a supporto della propria richiesta la reclamante allega sia una dichiarazione redatta dal Compartimento della Polizia Stradale di Barcellona, sia quella rilasciata dalla ditta che ha effettuato il soccorso stradale;
La richiesta non puo' trovare accoglimento;
Dalle dichiarazioni prodotte si rileva infatti che il pullman della Società Spadaforese subiva un avaria alle ore 13.00 circa nei pressi dello svincolo autostradale di Barcellona P.G. e che alle 13.15 giungeva alla locale Stazione della Polizia Stradale una richiesta telefonica di intervento che veniva successivamente inoltrata ad una autofficina autorizzata ACI;
Considerato che quanto segnalato si è verificato appena tre ore prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, per la quale il tempo d'attesa era stabilito in quindici minuti;
Considerato che il ristrettissimo tempo a disposizione per raggiungere comunque la sede di disputa della gara non dimostra da parte della Societa' reclamante la necessaria diligenza nell'approntamento della trasferta per la quale occorreva tenere nel debito conto quegli eventi sfavorevoli ma possibili quale, come nel caso specifico, il guasto verificatosi all'automezzo su cui viaggiano propri calciatori;
Considerato che pertanto nel caso in oggetto non puo' configurarsi il riconoscimento dalla causa di forza maggiore invocata;
Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Società Spadaforese non si è presentata per la disputa della gara in epigrafe;
Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Societa' Spadaforese infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di 516 euro (1ma rinuncia), nonche' l'indennizzo per mancato incasso, nella misura di 413 euro, da corrispondere alla Societa' Fincantieri;
Di addebitare alla Societa' Spadaforese la tassa reclamo non versata.