COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. REAL MALETTO (CT) – (avverso squalifica calciatore Zerbo Francesco fino al 31.12.2003 – GARA REAL MALETTO/CICLOPE ACITREZZA del 23.03.2002 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n. 58/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. REAL MALETTO (CT) - (avverso squalifica calciatore Zerbo Francesco fino al 31.12.2003 - GARA REAL MALETTO/CICLOPE ACITREZZA del 23.03.2002 - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) - Proc. n. 58/B
La Società appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Zerbo, sostenendo che lo stesso non ha fatto cadere il cartellino dell’arbitro né lo ha minacciato;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Il direttore di gara descrive con dovizia di particolari la condotta del calciatore Zarbo;
2) La descrizione dei fatti contrasta con quanto riferisce la Società, cosicchè vano appare il tentativo di sminuire la gravità di quanto accaduto;
3) La sanzione va comunque contenuta nei limiti di cui al dispositivo, trattandosi di fattispecie dalle limitate conseguenze seppur deprecabile;
P.Q.M.
DELIBERA:
di contenere a tutto il 31.01.2003 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zerbo Francesco (Real Maletto);
senza addebito di tassa reclamo.
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