COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare M.A.S.T. FAVIGNANA (TP) – (avverso punizione sportiva perdita gara, ammenda Euro 250, squalifica calciatori Di Vita Gianluca per quattro gare; Beninati Massimo e Bonanno Francesco per tre gare – GARA MAST FAVIGNANA/PARTINICO AUDACE del 14.04.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. H) – Proc. n. 333/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare M.A.S.T. FAVIGNANA (TP) - (avverso punizione sportiva perdita gara, ammenda Euro 250, squalifica calciatori Di Vita Gianluca per quattro gare; Beninati Massimo e Bonanno Francesco per tre gare - GARA MAST FAVIGNANA/PARTINICO AUDACE del 14.04.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. H) - Proc. n. 333/A L’appellante chiede che vengono annullati tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo e comunque che siano rimodulate le squalifiche a carico dei calciatori indicati; La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva: 1) Quanto affermato dall’appellante in ordine agli episodi di violenza commessi in danno dell’arbitro non trova riscontro negli atti ufficiali, così da non potere essere considerato valido ai fini del procedimento disciplinare; 2) Appare condivisibile la decisione dell’arbitro di considerare pro-forma il prosieguo dell’incontro pro forma il prosieguo dell’incontro, così come giustificabile la sanzione dell’ammenda per il fatto dei tesserati e sostenitori, nei limiti di cui in dispositivo; 3) Quanto al fatto dei calciatori, si ritiene di dovere contenere la sanzione a carico del Sig. Di Vita, così da adeguarla a quelle prese a carico dei Sigg.ri Beninati e Bonanno, trattandosi di comportamenti assimilabili a fattispecie simili e riconducibili a unità; P.Q.M. DELIBERA: di contenere a Euro 150 la sanzione dell’ammenda; di determinare in tre gare la sanzione a carico del calciatore Di Vita Gianluca; di confermare il resto dei provvedimenti; senza addebito di tassa.
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