COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. FIAMMA di S.Teresa Riva (ME) – (avverso squalifica calciatrici Magazzù Antonella 31.12.2002; Cardile Loredana per 8 gare; dirigenti Lo Giudice Marcello Francesco inibizione 31.10.2002, Turriciano Erbin inibizione 30.06.2002; GARA CALCIO FEMMINILEMARSALA/FIAMMA del 21.04.2002 – CALCIO FEMMINILE REGIONALE) – Proc. n. 345/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 48 del 2/05/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. FIAMMA di S.Teresa Riva (ME) - (avverso squalifica calciatrici Magazzù Antonella 31.12.2002; Cardile Loredana per 8 gare; dirigenti Lo Giudice Marcello Francesco inibizione 31.10.2002, Turriciano Erbin inibizione 30.06.2002; GARA CALCIO FEMMINILEMARSALA/FIAMMA del 21.04.2002 - CALCIO FEMMINILE REGIONALE) - Proc. n. 345/A Ricorre la Società interessata sostenendo che l’arbitro sia incorso in un errore di valutazione in ordine agli addebiti sia per quanto concerne il loro rilevamento oggettivo che soggettivo; Pertanto, stante la conseguenziale infondatezza di quanto riportato nel rapporto di gara, chiede la revoca dei provvedimenti inpugnati di cui in epigrafe; Sentito il rapprensentante la Società ricorrente; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: vanno disattesi i motivi dedotti in appello perché non supportati da validi riscontri obiettivi idonei a porre in qualsivoglia dubbio quanto invece riportato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara in maniera inequivoca. Si ricorda, ove ce ne fosse bisogno, che gli atti ufficiali godono di fede privilegiata fino a prova contraria o di falso; nel merito, gli addebiti statuiti a carico di dirigenti interessati vanno confermati nella considerazione dell’elemento di aggravamento che presentano, in dipendenza della funzione rivestita dagli incolpati perché dirigenti; Per quanto attiene la squalifica delle calciatrici Maqazzù e Cardile, la stessa, tenuto conto della natura, contenuto e mancate conseguenze nascenti della loro consumata infrazione, va determinata come in dispositivo; Così osservando, DELIBERA: di confermare l’inibizione a tutti gli effetti, statuita in primo esame a carico dei dirigenti Turriciano Erbin e Lo Giudice Marcello Francesco (S.S. Fiamma); di determinare in sei gare la squalifica a carico delle calciatrici Magazzù Antonella e Cardile Loredana (S.S. Fiamma); per l’effetto si dispone la restituzione della tassa versata.
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