COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VALGUARNERA (posizione irregolare calciatori Zingherino e Maldonato – GARA VIRTUS CATANIA/VALGUARNERA del 21.4 2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 339

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VALGUARNERA (posizione irregolare calciatori Zingherino e Maldonato - GARA VIRTUS CATANIA/VALGUARNERA del 21.4 2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 339 La ricorrente segnala che alla gara a margine hanno preso parte altri calciatori in luogo di quelli indicati in distinta; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e acquisito il supplemento di referto, osserva: 1) Il direttore di gara segnala in referto che prima dell’inizio della gara i documenti di identificazione dei calciatori della Virtus Catania sono stati visionati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Questi ha riscontrato, alla presenza del direttore di gara, che il documento del Zingherino, la carta di identità n° AE8777432 di Catania, risultava manomessa, essendovi incollata una foto soprapposta a quella originale, in modo così accurato da sfuggire ad un primo esame sia pure attento; 2) Tali circostanze sono state confermate nel supplemento di referto redatto dall’arbitro in occasione dell’udienza dibattimentale, alla quale non hanno ritenuto di presentarsi gli altri soggetti espressamente convocati (Presidente della Società Virtus Catania e calciatori Zingherino e Maldonato); 3) Sono state , altresì, confermate dall’Ufficio Indagini, nella persona del collaboratore incaricato firmatario della relazione conclusiva di indagine rimessa informalmente al Comitato Regionale Sicilia e propedeutica al prosieguo; 4) Ovviamente, viene aggiunto dal direttore di gara, per i fini dell’indagine si e’ ritenuto di non avvisare i responsabili durante la gara , così come del resto voluto dall’Ufficio procedente, secondo disposizioni ricevute; 5) Tutte le circostanze sopra esposte inducono a ritenere, senza ombra di dubbio, che alla gara in questione ha preso parte soggetto diverso dal calciatore Zingherino, rimasto sconosciuto, derivandone la responsabilità diretta e oggettiva da sanzionare come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Virtus Catania la puniziona sportiva della perdita della gara per 0-2, sopra specificata; di determinare a tutto il 31.12.2002 la sanzione dell’inibizione a tutti gli effetti a carico del dirigente accompagnatore della Società Virtus Catania Sig. Federico Spampinato; di stabilire in Euro 1.000 la sanzione dell’ammenda a carico della Società Virtus Catania; senza addebito di tassa reclamo; La presente delibera va notificata alla Segreteria della F.I.G.C., alla Procura Federale ed alle parti interessate.
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