COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPADAFORESE (ME) – (avverso perdita gara e penalizzazione un punto in classifica ed ammenda Euro 516 – GARA FINCANTIERI/SPADAFORESE del 27.04.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 48 del 2.05.2002) – Proc. n. 350/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPADAFORESE (ME) - (avverso perdita gara e penalizzazione un punto in classifica ed ammenda Euro 516 - GARA FINCANTIERI/SPADAFORESE del 27.04.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” - C.U. n. 48 del 2.05.2002) - Proc. n. 350/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale viene chiesto il riesame dei provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo meglio, descritti in epigrafe, perché il provvedimento di primo grado si fonda su un un supporto non condivisibile; Sostiene, infatti, la Società appellante che sia dagli atti depositati in sede di esame da parte del Giudice di primo esame si può ricavare in maniera chiara che la Società non è incorsa nella mancata necesaria diligenza nell’approntamento della trasferta poichè, secondo le difese svolte, la U.S. Spadaforese alle ore 13.00 del 27.04.2002 era già in autostrada ed il luogo dove si è verificato il guasto meccanico era Barcellona P.G.. Da ciò si ricava che in considerazione che la gara era fissata alle ore 16.00 e si doveva disputare a Palermo più 15 minuti di tolleranza per tempo d’attesa, la Società, sempre nelle proprie difese, ritiene che sarebbe arrivata in tempo più che utile per la partita; Di più, sempre nelle difese, per ultimo la Società non comprendendo l’assunto del G.S., secondo il quale non ha tenuto “nel debito conto quegli eventi sfavorevoli, ma possibili” assume che in nessun articolo delle norme federali o quanto meno viene imposto agli Organi competenti un orario di partenza, ma soltanto prevede l’orario dell’inizio della gara; Chiede pertanto, la riforma del provvedimento impugnato disponendo la ripetizione o in subordine accogliendo parzialmente il ricorso con l’annullamento del punto di penalizzazione; Sentito il legale rappresentante della Società ricorrente Sig. Antonino Miceli assistito dall’avvocato Pietro Pollicino all’udienza dibattimentale del 7.05.2002 che hanno confermato quanto esposto nell’atto di appello, la Commissione Disciplinare, osserva: n dalla documentazione prodotta in primo grado si rileva che il Comandante del Distaccamento della Polizia Stradale di Catania Sez. Messina Dstretto Barcellona P.G. Ispettore Capo Antonino Deodato, ha dichiarato che “seguito richiesta verbale ........ si comunica che, in data 27.04.2002, alle ore 13.15 ............giungeva telefonicamente richiesta di soccorso per autoveicolo Mercedes targato MI94781M da parte della Società Spadaforese ...........”, che successivamente veniva prestato dalla Officina Meccanica F.lli Coppolino, che giungeva sul posto alle ore 13.55 e terminava l’intervento alle ore 15.30; n la Società di contro, secondo le norme federali, avrebbe dovuto usare la dovuta diligenza per la programmazione della trasferta, tenuto conto che la gara da disputare era stata fissata a Palermo presso il campo della Fincantieri alle ore 16.00 con tempo di attesa di solo 15 minuti; n Questi i fatti e la cronologicità degli stessi: n Ritenuto altresì, che all’udienza dibattimentale i rappresentanti della Società hanno ribadito che la partenza era avvenuta nell’orario possibile tenuto conto delle esigenze personali e perché la squadra, sempre secondo le difese svolte, in quella occasione era formata da molti giocatori juniores, che andavano a scuola, nonché per gli impegni economici affrontati dalla stessa società nell’arco del campionato perché ha dovuto affrontare diverse ed onerose trasferte; n Ritenuto quanto affermato e ribadito all’udienza dibattimentale non è confortato da documentazione idonea a dimostrare in maniera certa ed inconfutabile la causa di forza maggiore e che non giustifica l’esimente; n ritenuto che, dalle dichiarazioni ulteriori fornite dal legale rappresentante della Società all’udienza dibattimentale si evince che lo stesso ha dichiarato e confermato che non aveva disponibilità economica per procurarsi altro mezzo idoneo alla trasferta; Ciò posto questa Decidente non può che conbdividere il giudicato assunto in primo grado rigettando la richiesta subordinata all’annullamento del solo punto di penalizzazione in classifica, perché non consentito dalla procedura nascente dalle disposizioni federali. Si compendia in tutto il contesto che la circostanza lamentata è avvenuta in orario e distanza che non consentiva di porre rimedio a garantire lo svolgimento dovuto della gara; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa pari ad Euro 103 non versata.
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