COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it TROFEO PROVINCE REGIONALE Gara MISSERIO – S.EMIDIO del 2/ 5/ 2
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 49 dell’ 8/05/2001 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
TROFEO PROVINCE REGIONALE
Gara MISSERIO - S.EMIDIO del 2/ 5/ 2
1-0; Reclamo: S.Emidio.
49.1665
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' S.Emidio segnala la posizione irregolare dei calciatori Curcuruto Massimiliano (15.07.1971) e Triolo Roberto (31.07.1972), schierati dalla Societa' Misserio sebbene squalificati;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
I calciatori Curcuruto Massimiliano e Triolo Roberto risultano colpiti da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per recidivita' in ammonizione relativamente alla gara di Trofeo delle Province Misserio/Annunziata del 10/04/2002, come da C.U. n° 46 del 18/04/2002;
I predetti calciatori non avevano pertanto titolo a partecipare legittimamente alla gara di cui trattasi;
Visto l'art. 12, comma 5, del C.G.S. e l'art. 10 del Regolamento della Manifestazione pubblicato sul C.U. n° 31/bis del 19/12/2002;
Si delibera:
Di infliggere alla Societa' Misserio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di 105 euro;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Societa' Misserio Scarcella Santi, l'inibizione a tutti gli effetti sino a tutto il 10/06/2002;
Di infliggere ai calciatori della Societa' Misserio, Curcuruto Massimiliano e Triolo Roberto una ulteriore giornata di squalifica;
Di escludere la Societa' Misserio dal prosieguo della manifestazione;
Di non addebitare alla Societa' S.Emidio la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.