COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società F.C. Grotte – Trapani Calcio – S.Paolo – Montelepre – Rocca di Caprileone – Aragona – Calcio Canicattì per mancata partecipazione al Campionato Regionale Juniores) – Proc. n. 349/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società F.C. Grotte - Trapani Calcio - S.Paolo - Montelepre - Rocca di Caprileone - Aragona - Calcio Canicattì per mancata partecipazione al Campionato Regionale Juniores) - Proc. n. 349/A Con nota del 29.04.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto perché le stesse non hanno partecipato al Campionato Regionale Juniores (4 rinuncia); La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed alla luce della documentazione in possesso dal Comitato, osserva che la natura documentale del presente deferimento non pone dubbi circa la sussistenza delle violazioni ascritte e risultando violato l’art. 25 del C.G.S. anche in assegno a quanto stabilito nel C.U. n. 1 del 4 Luglio 2001; Per quanto sopra, la Commissione Disciplinare contestando l’addebito e fissata l’udienza per il giorno 14.05.2002 nella contumacia delle deferite e disattesa la nota difensiva inviata dalla F.C. Grotte, perché inconducente al fine di decidere in quanto la natura documentale non pone in alcun dubbio la natura del presente deferimento; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Trapani Calcio l’ammenda di Euro 2600 ed alle Società Grotte, San Paolo, Montelepre, Rocca di Caprileone, Aragona, Calcio Canicattì l’ammenda di Euro 1600; si comunichi a cura della Segreteria del Comitato alle parti interessate.
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