COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. BOSCO 1970 di Marsala – (per sostituzione di calciatore tesserato con altra persona – posizione irregolare calciatori vari – GARA BOSCO 70/CORLEONE DELFINO CLUB del 5.05.2002 – PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA) – Proc. n. 353/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. BOSCO 1970 di Marsala - (per sostituzione di calciatore tesserato con altra persona - posizione irregolare calciatori vari - GARA BOSCO 70/CORLEONE DELFINO CLUB del 5.05.2002 - PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA) - Proc. n. 353/A La Società Bosco 70 sostiene che al posto del calciatore Cerniglia Maurizio, n. 11 in distinta, ha partecipato alla gara persona diversa. Sostiene anche la posizione irregolare dei calciatori Angelica Luigi, Gennuso Carmelo, Oddo Giuseppe, Di Palermo Bernardo, Bono Giovanni, Coniglio Giuseppe, Blanda Maurizio, Palisano Mario, Verga Vincenzo, Pomilla Marco, Cerniglia Maurizio, Sclafani Ignazio, Alfano Salvatore, Cutrò Fernando, Ferro Antonino; Esperiti in proposito gli opportuni accertamenti gli stessi risultano tesserati regolarmente; Poiché dagli atti non è possibile raggiungere la certezza in ordine alla sostituzione di persona come denunciata in relazione al calciatore Cerniglia Maurizio; In conformità alla richiesta espressa dalla Società reclamante, anche in sede dibattimentale alla quale ha preso parte con proprio rappresentante; P.Q.M. DELIBERA: di trasmette gli atti alla Procura Federale perché interessi l’Ufficio Indagini degli accertamenti in ordine a quanto sostenuto e richiesto dalla reclamante; di respingere il gravame per ciò che concerne la posizione degli altri calciatori indicati in premessa, tutti regolarmente tesserati per la Società Corleone Delfino Club; di non prendere in esame la eventuale denunciata posizione irregolare del calciatore Ferro Antonino, non risultando lo stesso partecipante alla gara ne iscritto in elenco; Per l’effetto non si procede ad addebito di tassa.
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