COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. NETINA di Noto (SR) – (posizione irregolare calciatori – GARA NETINA/QUARTIERE TICHE del 12.5.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – PLAY- OUT) – Porc. N° 366/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 50 del 15/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSI
A.S. NETINA di Noto (SR) – (posizione irregolare calciatori - GARA NETINA/QUARTIERE TICHE del 12.5.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – PLAY- OUT) – Porc. N° 366/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori: Ambrogio Enrico, Sigona Giovanni, Mirabella Christian, Mallia Salvatore, Zito Salvatore, Monachini Alessandro, Parrinello Giampiero, Marcianò Alessandro, Scalia Francesco e Di Mari Piero schierati dalla Società Quartiere Tiche nella gara prima indicata e del calciatore Gibilisco Giuseppe, squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
I calciatori tutti, di cui al reclamo della Società Netina e sopra indicati, risultano regolarmente tesserati per la Società Quartiere Tiche; inoltre, il calciatore Gibilisco Giuseppe aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in esame, in quanto la sanzione disciplinare della squalifica per una gara “per recidività in ammonizioni” resa nota con C.U. n° 48 del 2.5.2002 deve essere scontata nella prossima stagione a norma delle vigenti disposizioni (vedi C.U. n° 48 del 2.5.2002 – pag. 1614) che testualmente recitano: “Procedure per le gare di Play-off e Play out: ..omissis a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di Play-off e Play-out – b) le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di Play-off e Play-out”;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa, non inviata, pari ad Euro 103.
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