COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Società C.C. San Gregorio (CT) per violazione dell’art. 1 punto 1) ed art. 42 del Regolamento L.N.D. – Proc. n. 355/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/05/2002- Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Società C.C. San Gregorio (CT) per violazione dell’art. 1 punto 1) ed art. 42 del Regolamento L.N.D. - Proc. n. 355/A La Presidenza del Comitato Regionale Sicilia con nota dell’8.05.2002 ha deferito dinanzi a questa Commissione la Società C.C. San Gregorio per violazione dell’art. 1 punto 1) del C.G.S. essendosi avvalsa, come tecnico, del Sig. Blatti Carlo, non abilitato a svolgere tale funzione; All’udienza dibattimentale del 21.05.2002 no si è presentato alcun rappresentante della Società deferita; Ritenuto fondato il deferimento di che trattasi in ordine alla contestata violazione della quale deve rispondere la stessa Società; Ritenuto che il deferimento in esame non è abbisognevole di ulteriore istruttoria ne di accertamenti; Visto il provvedimento assunto dal Comitato Esecutivo Settore Tecnico di cui al C.U. n. 95 DELIBERA: di infliggere alla Società C.C. San Gregorio l’ammenda di Euro 300; la presente delibera va notificata alle parti interessate.
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