COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/05/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO U.S. AGIRA (EN) – (avverso inibizione dirigente Minnì Filippo al 31.01.2003- GARA CAMPOBELLO LICATA/AGIRA del 27.05.2002 – PROMOZIONE PLAY-OFF) – Proc. n. 373/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/05/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO U.S. AGIRA (EN) - (avverso inibizione dirigente Minnì Filippo al 31.01.2003- GARA CAMPOBELLO LICATA/AGIRA del 27.05.2002 - PROMOZIONE PLAY-OFF) - Proc. n. 373/A L’appellante chiede riduzione della sanzione a carico del Dirigente Minnì, negando che si sia verificato un tentativo di aggressione e nel contempo evidenziando la prolungata e costante correttezza mostrata dal dirigente in tanti anni di tesseramento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Per la stessa ammissione dell’appellante il dirigente Minnì reagiva al provvedimento a suo carico assunto dal Direttore di gara avvicinandosi allo stesso, “fermato” dai calciatori e dall’allenatore dell’U.S. Agira, e svincolandosi “energicamente”; 2) E’ evidente allora che lineare appare la versione fornita dal direttore di gara, posto che nessuna ragione avrebbe reso necessario l’intervento di altri tesserati e l’adozione di reazioni “energiche” ove il Minnì si fosse soltanto espresso in termini moderati; 3) Resta il fatto che la sanzione debba tenere conto, per essere concretamente afflittiva, del fermo dei campionati ed ancora che costituisce aggravante la qualifica del Minì, tenuto, quale Dirigente accompagnatore, a comportamenti che peraltro lo stesso avrebbe sempre assunto nel corso degli anni; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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