COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società A.S. Nuova Gazzi e Sigg.ri dirigenti Tommaso Barone, Francesco Masciomio, Giuseppe Aloi – per violazione art. 1, 2 C.G.S. e responsabilità oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. – Proc. n° 325/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società A.S. Nuova Gazzi e Sigg.ri dirigenti Tommaso Barone, Francesco Masciomio, Giuseppe Aloi – per violazione art. 1, 2 C.G.S. e responsabilità oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. – Proc. n° 325/A – Il procedimento trae origine da una denuncia sporta dal Presidente della Commissione Premi di Preparazione e riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla Società A.S. Nuova Gazzi; Espletate le opportune indagini, l’Ufficio ha rimesso gli atti al Procuratore Federale che ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il C.R. Sicilia la Società A.S. Nuova Gazzi che ha utilizzato il calciatore Cinquegrana Cristian per due gare del Campionato Juniores Provinciale pur non essendo tesserato; Ritenuto che i fatti sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 commi 1 e 2 C.G.S. per i Sigg.ri Barone Tommaso, Presidente della Società A.S. Nuova Gazzi, Masciomio Francesco, dirigente accompagnatore e Aloi Giuseppe, allenatore della Società sopra indicata, nonché a titolo di responsabilità oggettiva la Società A.S. Nuova Gazzi, gli stessi sono stati convocati per l’udienza dibattimentale del 24 Luglio 2001. Alla predetta udienza non si e’ presentato alcuno degli interessati ed il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo: l’inibizione per 6 mesi per i Sigg.ri: Tommaso Barone, Francesco Masciomio e Giuseppe Aloi e l’ammenda di £. 500.000.= per la Società. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, osserva: Il procedimento che ci occupa ha natura cautelare e le prove sono tutte agli atti; Ritenuto che gli interessati non hanno presenziato, né hanno prodotto difese al riguardo; Ciò posto, avuto riguardo alle conclusioni del collaboratore dell’Ufficio Indagini e all’atto di deferimento della Procura Federale va affermata la responsabilità dei deferiti e della Società e vanno accettate le richieste del rappresentante della Procura; P.Q.M. DELIBERA: Di inibire i Sigg.ri Tommaso Barone (Presidente), Francesco Masciomio (dirigente accompagnatore) Aloi Giuseppe (allenatore della Società A.S. Nuova Gazzi) per 6 mesi a svolgere ogni attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C.; infliggere un’ammenda di £. 500.000 alla Società A.S. Nuova Gazzi (ME); dispone comunicazione alle parti come di rito.
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