COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLALBA (CL) – (avverso squalifiche calciatori Immordino Calogero fino al 31.12.2002; Immordino Enzo fino al 31.12.2001; Spera Antonino fino al 30.9.2001; Guarino Angelo fino al 31.8.2001; Tramontana Giuseppe fino al 10.6.2006 ed ammenda di £. 300.000.= – GARA VILLALBA/ATLETICO BIANCAVILLA del 10.6.2001 – TORNEO MANCUSO- C.U. n° 55 del 20.6.2001) – Proc. n° 99/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLALBA (CL) – (avverso squalifiche calciatori Immordino Calogero fino al 31.12.2002; Immordino Enzo fino al 31.12.2001; Spera Antonino fino al 30.9.2001; Guarino Angelo fino al 31.8.2001; Tramontana Giuseppe fino al 10.6.2006 ed ammenda di £. 300.000.= - GARA VILLALBA/ATLETICO BIANCAVILLA del 10.6.2001 – TORNEO MANCUSO- C.U. n° 55 del 20.6.2001) – Proc. n° 99/B – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riforma dei provvedimenti emessi dal Giudice di primo esame commisurando le relative sanzioni ai fatti realmente accaduti in campo; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Preliminarmente non e’ stato possibile potere accertare e raccogliere maggiori elementi di valutazione in ordine all’addebito posto a carico del calciatore Tramontana Giuseppe. Ciò a causa della dichiarata indisponibilità dagli ufficiali di gara (arbitri e collaboratori di linea) i quali invitati a deporre innanzi questa Decidente hanno fatto conoscere, a mezzo fax di potere essere presenti dal 7/8 p.v. in poi; Del resto però, sia il Tramontana che l’Immordino Calogero sono responsabili di condotta gravemente scorretta e violenta in danno di un assistente arbitro, senza però essere stato accertato modalità e contenuto nella estrinsecazione della condotta posta in essere; La stessa Società conferma, sia pure con propria versione, una condotta non regolamentare dei propri tesserati. Appare a questa Decidente che alla luce di quanto sopra esposto il provvedimento sanzionatorio emesso a carico del Tramontana Giuseppe deve essere ricondotto in un periodo di tempo più limitato; Riguardo gli altri provvedimenti di primo grado se ne condividono in pieno sia la loro rubricazione che la relativa sanzione ad eccezione dell’Immordino Calogero e Tramontana Giuseppe; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico del calciatore Tramontana Giuseppe (Pol. Villalba) fino al 31.12.2002 e quello a carico del calciatore Immordino Calogero (POL. Villalba) a tutto il 30.6.2002 di trasmettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto contenuto nel fax degli ufficiali di gara per eventuali provvedimenti a carico; per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa.
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