COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 18/09/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Coppa Sicilia Regionale Gara AGRIGENTO CALCIO – CASTELTERMINI del 11/ 9/ 2002 1-3; Reclamo Agrigento.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 15 del 18/09/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Coppa Sicilia Regionale
Gara AGRIGENTO CALCIO - CASTELTERMINI del 11/ 9/ 2002
1-3; Reclamo Agrigento.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Agrigento Calcio segnala la posizione irregolare dei calciatori Iacono Mario, Indelicato Giacomo e Mercante Angelo, schierati dalla Società Casteltermini sebbene tesserati in modo non regolamentare;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che i suddetti calciatori sono stati impiegati nello stesso giorno nel quale è stata inviata per raccomandata postale la richiesta di tesseramento degli stessi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., l'utilizzo dei calciatori è consentito solo se la Società di appartenenza ha inoltrato la richiesta di tesseramento almeno entro le ore ventiquattro del giorno antecedente la gara e che, per quanto sopra, i calciatori Iacono Mario, Indelicato Giacomo e Mercante Angelo non avevano titolo a partecipare legittimamente alla gara di cui trattasi;
Visto l'art.12, comma 5, del C.G.S. e l'art. 10 del Regolamento della Coppa Sicilia pubblicato sul C.U. n° 7 ter del 9.08.2002;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Agrigento Calcio non addebitando alla stessa la tassa reclamo;
Di infliggere alla Società Casteltermini la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2, l'ammenda di 100 Euro, nonche' l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione;
Di infliggere al sig. Sanvito Salvatore, dirigente accompagnatore della Società Casteltermini l'inibizione a tutti gli effetti sino a tutto il 10/10/2002.