COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 18/09/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA TRINACRIA REGIONALE Gara HELLENIKA A.S. – ATLETICO ISPICA del 15/ 9/ 2002 Sospesa al 41′ del s.t.; Reclamo Atletico Ispica.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 15 del 18/09/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
COPPA TRINACRIA REGIONALE
Gara HELLENIKA A.S. - ATLETICO ISPICA del 15/ 9/ 2002
Sospesa al 41' del s.t.; Reclamo Atletico Ispica.
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto non e' stato inviato alla Società controparte e che l'inosservanza di tale formalita' costituisce motivo di inammissibilita' dello stesso;
Esaminati gli atti ufficiali e considerato che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova, si rileva che al 41' del s.t., a seguito di un presunto atto di violenza subito da un calciatore della Società Atletico Ispica e non rilevato dall'arbitro, dopo alcune scaramucce tra tesserati avversari, scoppiava una rissa che coinvolgeva quasi tutti i calciatori ed i dirigenti di entrambe le Società; tra i predetti l'arbitro individuava i calciatori Puglisi Paolo, Di Paola Salvatore, Parisi Luca ed il dirigente Genovese Concetto della Società Hellenika ed i calciatori Rustico Giovanni, Giunta Paolo e Ruggeri Orazio della Società Atletico Ispica;
A tal punto l'arbitro, dopo diversi minuti, valutata la situazione determinatasi e ' impossibilità di sedare la rissa, decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la decisione;
Considerato altresi' che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori di entrambe le Società, identificati e non, colpevoli di quanto riportato in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Sancita la responsabilità delle Società Hellenika ed Atletico Ispica in ordine a quanto ascrivibile ai propri tesserati;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 12, punti 1 e 2 del C.G.S. e l'art. 9, punto 2°, del Regolamento della Coppa Trinacria pubblicato sul C.U. n° 10 bis del 5.09.2002;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Atletico Ispica, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata;
Di infliggere ad entrambe le Società Hellenika ed Atletico Ispica la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, l'ammenda di Euro 150 e l'esclusione delle stesse dal prosieguo della manifestazione.