COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 18/09/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Giordano Giuseppe; 2) Gallo Carmelo Cesare; 3) Puccio Domenico; 4) Caruano Giuseppe Domenico; 5) A.C. Canicattì 97 – Proc. N° 3/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 15 del 18/09/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico: Giordano Giuseppe; 2) Gallo Carmelo Cesare; 3) Puccio Domenico; 4) Caruano Giuseppe Domenico; 5) A.C. Canicattì 97 – Proc. N° 3/A –
Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi alla denuncia sporta dal Presidente dell’A.S. Misilmeri Calcio riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere durante la gara A.C. Canicattì 97/A.S. Misilmeri del 10 Febbario 2002 dai calciatori Gallo Carmelo Cesare e Giordano Giuseppe, tesserati per la Società Canicattì 97;
Rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che l’allenatore del Misilmeri, Sig. Chinnici Giuseppe, e’ stato aggredito con calci e pugni dai predetti calciatori del Canicattì, Sig. Gallo Carmelo Cesare e Giordano Giuseppe e che quest’ultimo ha anche sferrato un calcio al Sig. Chinnici “trattenuto da alcune persone che tentavano di allontanarlo”;
Ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1) del C.G.S. ascrivibile ai Sigg. Gallo Carmelo Cesare e Giordano Giuseppe, calciatori tesserati per la Società Canicattì nonché, a titolo di responsabilità oggettiva alla Società Canicattì, ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S.;
Rilevato, inoltre, che i Sigg. Puccio Domenico e Caruano Giuseppe Domenico, calciatori tesserati per la Società Canicattì, non hanno ottemperato alla Convocazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini senza giustificato motivo;
ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinari i Sigg. 1) Gallo Carmelo Cesare, 2) Giordano Giuseppe, 3) Puccio Domenico, 4) Caruano Giuseppe Domenico, tutti tesserati per l’A.C. Canicattì 97, nonché la stessa Società, per rispondere i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per gli addebiti sopra specificati; i rimanenti terzo e quarto della violazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. degli addebiti loro ascritti, la Società A.C. Canicattì 97 per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati;
Contestati ritualmente i superiori addebiti le parti interessate sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 10 Settembre 2002 con inizio alle ore 16.00. Alla stessa si sono presentati il calciatore Giordano Giuseppe ed il dirigente Sig. Guarnieri Gioacchino;
Il Presidente la Commissione Disciplinare da atto che le contestazioni e le relative convocazioni sono state debitamente notificate a mezzo lettere raccomandate con avviso di ricevimento acquisiti agli atti;
E’ stato, altresì, curato di avvertire di tanto i calciatori: Puccio Domenico, Gallo Carmelo Cesare, Giordano Giuseppe, Caruano Giuseppe Domenico ai propri indirizzi personali come da atti;
Data lettura, ai presenti, delle contestazioni a carico; sentito il calciatore Giordano Giuseppe, ed il dirigente, come persona informata dei fatti in causa, stante che la Società di appartenenza (A.C. Canicattì 97) non e’ più affilata alla F.I.G.C. - dirigente, tra l’altro, già sentito dall’Inquirente che ne ha curato la verbalizzazione delle relative dichiarazioni rese; sono state raccolte le conclusioni e richieste delle parti interessate:
- Procura Federale:
1) ritenere Giordano Giuseppe responsabile degli addebiti di cui all’atto del rinvio a giudizio infliggendogli la squalifica per 4 gare, così quantificata tenuto conto della responsabile dichiarazione resa in giudizio nel consapevole rispetto delle norme regolamentari nel caso in esame richiamate;
2) Ritenere responsabile dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio il Sig. Gallo Carmelo Cesare infliggendogli la squalifica per 8 gare, tenuto in debito conto anche la sua mancata presenza in udienza senza giustificazione alcuna;
3) Ritenere responsabile dei rispettivi capi di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio Puccio Domenico e Caruano Giuseppe Domenico infliggendo loro la squalifica per 1 gara;
4) Per quanto attiene la Società A.C. Canicattì 97 dichiararsi non luogo a procedere stante che la stessa non e’ più affiliata alla F.I.G.C.
- Giordano Giuseppe: si rimette al giudizio della Commissione Disciplinare Gli addebiti, oggi sottoposti all’esame e al giudizio di questa Decidente, si appalesano certi e veritieri nel loro contestato contenuto, sia per accertato rilevamento e momento storico del loro verificarsi, sia per le risultanze istruttorie in sede di verifica di riscontri probatori.
Il fatto, tema del deferimento accusatorio, e’ certamente avvenuto; risulta dagli atti ufficiali di gara, dalla responsabile dichiarazione onorevolmente resa dallo stesso incolpato calciatore Giordano Giuseppe (unico presente in udienza); nonché da altrettanta dichiarazione resa dal dirigente Guarneri Gioacchino innanzi l’inquirente.
Pertanto l’accertamento della responsabilità de quo, non e’ abbisognevole di ulteriore attività istruttorie, per l’acquisizione di ulteriori elementi di prova;
Così osservato, tenuto conto della sintomatica assenza ingiustificata di quanti chiamati in causa ed invitati all’udienza dibattimentale; dato atto che la Società A.C. Canicattì 97 non e’ più affiliata alla F.I.G.C.
DELIBERA:
di ritenere i Sigg: Giordano Giuseppe, nato il 9.9.1980, e Gallo Carmelo Cesare, nato il 21.5.1981, già tesserati per l’A.C. Canicattì 97, responsabili dei rispettivi capi di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo loro rispettivamente la squalifica, a tutti gli effetti, per 4 (quattro) gare (Giordano Giuseppe) e per 8 (otto) gare (Gallo Carmelo Cesare), così quantificata come in motivazione;
di infliggere ai Sigg. Puccio Domenico, nato il 31.7.1976, e Caruano Domenico Giuseppe - già tesserati per l’A.C. Canicattì 97 -, la squalifica, a tutti gli effetti, per 2 (due) gare;
si dichiara non luogo a procedersi a carico dell’A.C. Canicattì, stante che la stessa non risulta più affiliata alla F.I.G.C.
la presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
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